Una norma prevista con la legge 243/2004 art. 1 comma 9 e che risulta ancora in vigore fino al 31.12.2015(VEDI TESTO ALLEGATO) prevede che le donne che optino per il sistema contributivo possono andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contribuzione.
Il sistema contributivo tuttavia è penalizzante e rispetto al retributivo comporta una perdità di 25-35% del suo importo.
Per il calcolo di tale pensione contributiva è necessario determinare il montante contributivo alla data di cessazione e applicarlo poi al coefficiente di trasformazione
Pertanto bisogna tenere in considerazione vari elementi tra cui :
1)il periodo lavorativo espresso in giorni utili a pensione fino al 31.12.1992
2)Stipendio annuo tabellare previsto dal CCNL dal 1/9/93 alla cessazione(occorrono le ricostruzioni di carriera)
3) età dell’interessata all’atto della cessazione in anni e mesi che determina il coefficiente di trasformazione(che risulta modificato dall’1.1.2010: ad esempio per una donna di 57 anni è passato da 4,720 a 4,419)