Una docente entrata in ruolo il 1.9.2011 da concorso ordinario e che non ha mai lavorato nel 2011 né nel 2010 mi chiede: “ nel caso chiedo a novembre 2011 congedo parentale per il figlio di 4 anni ho diritto alla retribuzione dei primi 30 giorni per intero.”
La risposta è positiva per la docente : ha diritto ai 30 giorni per intero in quanto il reddito è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento mininmo di pensione(per il 2011 è di 15191,47- Circolare INPS 69 del 20.4.2011 lett. B punto 4.)
Tale interpretrazione trova conferma nell’orientamento dell’Aran datato 27 marzo 2008 e presente sul sito della stessa ARAN(clicca qui) (Orientamenti applicativi S_27 datato 27.3.2008).
Si precisa ad ogni buon fine che il CCNL Scuola all’art. 12 comma 4 prevede la retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentate negli otto anni di vita del bimbo(art. 32 comma 1 Dlvo 151/2001)
Il trattamento di maggior favore retribuzione al 100% per i primi 30 giorni deve essere inteso per il personale della scuola in riferimento a quanto previsto dall’art.34 comma 1 e comma 3 del Dlvo 151/2001.
Non c’è dubbio che nei primi 3 anni di vita del bimbo i primi 30 giorni vengano retributi per intero, indipendentemente dal reddito.
Nel caso invece i primi 30 giorni vengano richiesti quando il bimbo ha superato i 3 anni di vita è necessario, per pagarli al 100%, rapportarsi a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34 (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 importo del trattamento minimo di pensione attualmente 15191,47 ) ; in caso contrario di superamento di tale reddito non tocca alcuna retribuzione.
Si precisa che il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile all'IRPEF, esclusa la prestazione di cui trattasi, percepita dal genitore richiedente nell'anno (quello cioè in cui inizia la prestazione o la frazione di essa) con esclusione:
• 1) del reddito della casa d'abitazione
• 2) dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
* 3) dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
Come per l’integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie INPS chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione.circ. 109/2000 punto 1.4 lett. B