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D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN EDUCANDO

Categorie VARIE-generico, VARIE-contratto scuola



Si pubblica una circolare dell'USR del Piemonte  sulla culpa in vigilando e culpa in educando (circolare n. 333 del  9 settembre 2011) reperibile anche sul sito dello stesso USR.




Si riporta uno stralcio di suddetta nota che interessa il personale della scuola:


" Univoca anche la giurisprudenza successiva (Cass. civ. – Sez. III – Sent..03/03/2010 n. 5067; Cass. civ. – Sez. III – Sent..18/11/2005 n. 24456;  Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/11/2003 n. 16947; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 27/05/2003 n. 8397; Cass. civ. – Sez. III – Sent. 11/12/2002 n. 17620) che aggiunge alcune precisazioni rilevanti chiarendo che all’atto dell’iscrizione dell’alunno a scuola si instaura tra lo stesso e l’istituto scolastico un vincolo negoziale e che tra insegnante e allievo si instaura altresì, per contatto sociale, un rapporto giuridico. In capo ad entrambi (scuola e docente) sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo. La Cassazione, infatti, precisa che “nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione (di mezzi) di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.




Le medesime pronunce evidenziano infine che “qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite quest’ultimo operante verso l’Amministrazione ma non verso i terzi”.




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04/10/2011 ore 13:11

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