Si segnalano gli articoli di Michele Napoli (clicca qui) , esperto sulle pensioni della scuola , di commento sulle implicazioni sulla pensione e sulla buonuscita alla luce della manovra pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16.9.2011 con l'analisi dei commi dell'art. 1 della legge 148 del 14.8.2011(conversione in legge del Decreto Legge n. 138 del 13.8.2011) e precisamente:
- art. 1 comma 21: FINESTRA DI USCITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
- art 1 comma 22 e 23: EROGAZIONE LIQUIDAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI
- art. 1 comma 16: CESSAZIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON 40 ANNI DI SERVIZIO
Dalla legge risulta chiaro che chi nella scuola ha maturato i requisiti pensionistici al 31.12.2011, potrà andare in pensione con la norma antecedente all'entrata in vigore del D.L. 138 del 13.8.2011(dal 1 settembre ,senza l'attesa della finestra e quindi al 1 settembre successivo) anche per la buonuscita (solo 6 mesi anzichè 2 anni): ad esempio il docente che nato nel 1951 e aveva già 36 anni di servizio(quota 96) e non è andato in pensione a settembre del 2011, potrà andare in pensione avendo già i requisiti al 31.12.2011 al 1 settembre 2012 e non al 1.9.2013.
Aspettiamo comunque la circolare esplicativa dell'INPDAP su tale legge( o un D.M.) che dovrà anche chiarire l'applicazione o meno nel comparto scuola della finestra nel caso di limiti d'età(65 anni) a domanda o d'ufficio e dei 40 anni di servizio(a domanda o d'ufficio).