L’art. 19, c. 6, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica relativa all’organizzazione scolastica, ha abrogato il comma 4 dell’art. 459, dlgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 3, c. 88, legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ne consegue che l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento dei docenti con funzioni vicarie possono essere disposti esclusivamente sulla base dei criteri contenuti nel citato art. 459, commi 2 e 3; in particolare, per i docenti di scuola dell’infanzia o elementare dovrà trattarsi di circolo didattico con almeno 80 classi, mentre i docenti di scuola media, di istituti comprensivi e di istituti di istruzione secondaria di secondo grado potranno ottenere l’esonero nel caso di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero con almeno 40 classi.
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pubblicato un nuovo articolo su LeoTuccari.it
14/07/2011 ore 11:49
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