Premesso che in base all’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98:
1)con il comma 4 viene generalizzato l’istituzione degli “istituti comprensivi” costituiti da scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e - viene fissato a 1.000 il numero minimo di alunni degli istituti comprensivi per ottenere acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
2)con il comma 5 le scuole autonome con meno di 500 alunni (300 nelle piccole isole, in montagna e per minoranze linguistiche) sono date in reggenza;
il Miur ha diramato due note il 7 e l’8 luglio in riferimento al conferimento e mutamento incarichi Dirigenti scolastici