Novità di quest'anno per coloro che chiedono la precedenza nell'assegnazione della sede in base alla legge 104/92 nelle permanenti nel caso di assistenza al genitore disabile è la dichiarazione dell'altro genitore che è impossibilitato per motivi di salute documentati(con certificazione medica) o per età superiore a 65 documentata(con carta di identità). Nel caso l'altro genitore sia deceduto o mancante si consiglia di specificare lo stato civile(vedovo/vedova o celibe/nubile) del genitore portatore di handicap.
Il Modello A (precedenza nella scelta della sede per legge 104), a parere dello scrivente in analogia a quello del personale ATA(soggetto a scadenza), deve essere presentato compilato e documentato da tutti; INFATTI per la documentazione si fa riferimento al CCNI sulla mobilità art. 9 e art .7 che già dallo scorso anno 2010 prevede, oltre la certificazione medica e le dichiarazioni presenti nel modello " A"( quella dei fratelli, quella del rapporto di parentela, quella di non ricovero a tempo pieno e quella di assistenza continuativa...), come novità :
"DOCUMENTATA IMPOSSIBILITA' DEL CONIUGE DI PROVVEDERE ALL’ASSISTENZA PER MOTIVI OGGETTIVI"
La legge 183/2010 infatti che ha modificato l’articolo 33 al comma 3(introduce i 65 anni) recita:
“3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”
A tal fine si allega:
1) facsimile dichiarazione personale del coniuge
2) facsimile dichiarazione personale degli altri fratelli o sorelle