Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge 13 MAGGIO 2011 n. 170( il cosi detto "Decreto sviluppo" di cui avevamo dato notizia di approvazione nel Consglio dei Ministri del 5 maggio 2011 in un precedente articolo: clicca qui), il cui articolo 9 prevede novità per la scuola tra cui la triennalità delle graduatorie ad esaurimento del personale docente , che oggi è stato pubblicato sulla G.U.(clicca qui).
Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2011.
Rispetto al testo precedente dell'art. 9 :
1)è stato cassato il comma 19 , ma lasciato il 20, che recitava:
comma "19. Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni"
2)cambiata la numerazione dei commi con spostamento del comma 24 (riguardante il piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato )al comma 17 e aggiunzione del seguente testo:
".................il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica"
3) cassato anche l'ex comma 18