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D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


UTILIZZAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO PER SUPPLENZE BREVI

Categorie VARIE-contratto scuola, PRECARI-nomine supplenza



Ci risulta che alcuni Dirigenti scolastici  continuano a utilizzare i docenti di sostegno per supplenze brevi in sostituzione di colleghi assenti (cioè come tappabuchi), nonostante  le linee guida per l'integrazione scolastica emanate dal Miur  (nota prot. 4274 del 4.8.2009).


Alcune regioni come la Puglia si erano già attivate sull'argomento emanando direttive (USR Puglia 11.9.2008 n. 7938) , l'USP  di Bari aveva emanato in proposito una circolare di chiarimenti (nota prot. 345 del 19.01.2011).

Tale nota è stata disattesa come conferma la nuova nota recentemente emanata dallo stesso USP  di Bari (prot. 76/c del 4.5.2011).


Lo stesso Miur in una nota 9839 dell'8.11.2010 ha ribadito "l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".


In esse  note si ribadisce pertanto  che il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplenze brevi nella propria classe o in altre.Si ritiene  utile allegare le circolari citate(già riportate in precedenti miei articoli):

1)Nota USP di Bari del 4.5.2011


2) Nota USR Puglia del 11.9.2008 ,nota USP Bari del 19.01.2011, nota MIUR del 8.11.2010


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06/05/2011 ore 07:56

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