Con sentenza n. 116 del 7 aprile 2011,(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 13-04-2011 Serie Corte costituzionale ) la Corte Costituzionale ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare"
Per una migliore comprensione della sentenza si riassume il caso Nascita prevista 1 luglio 2005 Parto prematuro il 25 marzo 2005 Ricovero dalla nascita presso struttura pubblica e dimssioni dall’8 agosto 2005 Richiesta della madre di godere dell’astensione obbligatoria(5 mesi) non dalla nascita ma dall’ingresso della figlia nella casa familiare cioè dall’8 agosto 2005 : infatti previa presentazione documentazione medica attestante la sua idoneìtà alle mansioni cui è preposta, ha chiesto di riprendere l’attività per poter poi usufuire del periodo di congedo a decorrere dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare , al termine della degenza ospedaliera. La finalità dell’istituto dell’astensione obbligaoria è sia la tutela della puepera (recupero psicofisico della partoriente)sia la tutela del nascituro e della speciale realzione tra madre e figlio(sentenza 270 del 1999: Illegittimità costituzionale dell’art. 4 (poi abrogato)della legge 1204/71 “nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’ astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adegauta tutela della madre e del bambino”). L’INPS, datore di lavoro, aveva respinto la richiesta, l’interessata aveva fatto ricorso al Trbunale di Palermo che aveva sollevato questioni di legttimità costituzionale. La Corte Costituzionale aveva quindi dato ragione all’interessata con la sentenza sopracitata e quindi nel caso specifico , considerata la richiesta dell’interessata e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, l’astensione obbligatoria(5 mesi) decorre dall’8 agosto 2005(data termine di degenza) fino all’8 gennaio 2006.