E' stata resa nota la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 depositata il 9 febbraio 2011 , presente sul sito della stessa Corte Costituzionale(clicca qui) , che dichiara incostituzionale l'articolo che prevede l'inserimento in coda(in fondo riporto il testo di detto art. 1 coma 4 ter)
"S. 41/2011 del 07/02/2011
Camera di Consiglio del 26/01/2011, Presidente: DE SIERVO, Redattore: SAULLE
Norme impugnate: Art. 1, c. 4° ter, del decreto legge 25/09/2009, n. 134, aggiunto dalla legge 24/11/2009, n. 167.
Oggetto: Istruzione pubblica - Docenti già iscritti nella graduatoria a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali - Aggiornamento e integrazione delle graduatorie - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica della possibilità per i docenti inseriti nelle predette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ord. 186/2010 "
Si riporta ad ogni buon fine il testo dell'art 1 decreto legge 134/09
"4-ter. La lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e` consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011- 2012 e 2012-2013, in ottem-peranza a quanto previsto dall’articolo 1,comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 143 del 2004, e` improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria."