Si pubblica, per dare un’idea , due tabelle sulle pensioni da 1.9.2011 una per i docenti di scuola media e docenti laureati di scuola superiore(gradone 28 e gradone 35 con un minimo di 35 anni di anzianità pensionistica al 31.8.2011 e un massimo di 40 anni di anzianità pensionistica al 31.8.2011); una per i docenti diplomati (ITP e scuola materna/elementare)
Si ricorda che per il 2011 il diritto è quota 96 al 31 dicembre 2011(35 di anzianità e 61 di età riferiti al 31.12.2011 oppure 36 di anzianità e 60 di età riferiti al 31.12.2011; oppure almeno 35 di anzianità e 60 di età purchè si raggiunga un anno pieno con la somma dei residui mesi e giorni dell’anzianità e dell’età riferiti al 31.12.2011) ma il calcolo della pensione viene fatto con l’anzianità pensionistica al 31 agosto 2011(in taluni casi al 9 settembre per chi è entrato in ruolo il 10 settembre, al 30 settembre per chi è entrato in ruolo il 1 ottobre)
Tale tabella è solo orientativa ed è riferita a docenti che hanno avuto il passaggio di gradone al 1 gennaio 2011.
Infatti ognuno deve farsi calcolare la pensione in quanto gli elementi che influiscono su questa sono diversi e se ne indicano i principali:
1)data in cui si matura il passaggio di gradone generalmente il 1 gennaio: nel caso sia il 1 gennaio 2011- anno del pensinamento- incide pochissimo; mentre se si è avuto prima ad esempio nel 2005 incide netto per un docente di scuola superiore(gradone 28 con 37 anni di anzianità pensionistica) di circa 44 euro : Infatti la quota B della pensione - dal 01/01/1993 alla data del pensionamento - viene calcolata la media rivalutata degli stipendi degli ultimi dieci anni;
2)servizio tutto nella scuola o anche nel privato;
3)riscatto periodi pre ruolo( vanno sempre valutati ai fini pensionistici anche se di pochi giorni; quelli valutabili per intero nella ricostruzione di carriera non hanno la stessa valutazione ai fini della pensione: ad esempio un servizio dal 1 dicembre al 30 giugno vale 1 anno per la ricostruzione di carriera, mentre ai fini pensionistici per il periodo effettivo cioè sono solo 7 mesi);
4)laurea non valutata ai fini della ricostruzione, ma se riscattata valutata ai fini dell’anzianità pensionistica .