Assodato il fatto che i posti disponibili dopo il 31 dicembre per qualsiasi causa sono di competenza del Dirigente scolastico che li conferirà come supplenze fino al termine delle lezioni (e non dell'attività didattica) in quanto a carico del bilancio dell'Istituzione scolastica si pone il problema sul loro conferimento:
1)in base alla graduatoria di istituto
oppure
2) scorrendo l'elenco prioritario(il salva precari)
L'ANDIS è del parere che questi posti devono essere conferite in base all'elenco prioritario e ne elenca le ragioni(vedi lettera allegata fatta in risposta ad una circolare dell'USR della Calabria ); stessa posizione risulta essere quella della ANP(vedi parere allegato)
Lo scrivente ha analizzato la normativa e fa le seguenti osservazioni:
1)L’art. 7 del Regolamento Supplenze( D.M .13 GIUGNO 2007) prevede due tipologie di supplenze di competenza dei Dirigenti scolastici:
“a)supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b)supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.”
Nel punto b) sono individuate come supplenze temporanee sia quelle per la sostituzione del personale temporaneamente assente sia quelle per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre.
Pertanto essendo anche queste ultime supplenze temporanee , sono a carico del bilancio della scuola(nota 771del 4.8.2008; Nota 19.5.2009 n. 7261; Nota 3 marzo 2008 n. 3787-a carico del MEF, poi smentita; nota 4 aprile 2008 n. 5781;ed infine Nota 5.2.2009 n. 1533) e devono essere conferite per il tempo strettamente necessario cioè fino al termine delle lezioni e non delle attività didattiche(30 giugno).
2) Il D.L. 134 del 25.9.2009 ,n 134 conv in Legge 24.11.2009 n. 167 (salvaprecari), prevede all’art. 1 comma 2, la precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze (“……assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari”). Lo stesso dicono i DM 82 e 100 applicativi,
Una interpretazione letterale porterebbe a concludere dalle graduatorie di istituto, ma l'equiparazione a supplenze temporanee con retribuzione a carico dell'Istituzione scolastica(il Miur aveva sostenuto con nota del 3-3-2008 che era a carico del MEF e poi su intervento del MEF aveva dovuto annullare tale circolare)porterebbe a concludere dagli elenchi prioritari.
Ufficiosamente ci risulta che questa ultima (dall' elenco prioritario) sia la posizione del Miur.
Ci si augura che le OO.SS. in particolare quelle Regionali per la tutela del personale precario e il trattamento uguale in tutta ITALIA , intervengano facendo porre quesito al Miur anche attraverso l'USR.