Circola, fra il personale della scuola, la notizia che si debba attendere un anno per avere la pensione Questo è sicuramente vero per gli altri comparti. Infatti la legge prevede per il personale del comparto scuola una unica uscita, come sempre è stato, cioè il 1 settembre di ogni anno cioè 1.9.2011 . l’INPDAP conferma tale interpretazione di finestra unica per il personale della scuola facendo dei distinguo(oserei dire discriminanti) tra personale di ruolo e personale non di ruolo. Infatti con nota operativa n. 56 del 22.12.2010 precisa che al personale non di ruolo(insegnanti di religione e supplenti annuali) in materia di uscite non è applicabile la norma per il personale della scuola. Si riporta ad ogni buon fine la parte della nota operativa 56/2010 "4 FATTISPECIE PARTICOLARI RELATIVE AL COMPARTO SCUOLA “4. I. Personale del comparto scuola con contratto di lavoro a tempo determinato Come specificato nella Circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010, il regime delle decorrenze per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità del personale del comparto Scuola continua ad essere quello previsto dall'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 il quale prevede che "la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno". La suddetta speciale disciplina, poiché correlata alla necessità di assicurare la continuità didattica nell'insegnamento, è applicabile esclusivamente nei confronti del personale del comparto Scuola concontratto di lavoro a tempo indeterminato; per quanto attiene il personale scolastico a tempodeterminato, considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro è predeterminata in fase di assunzione o conferimento dell'incarico e che quindi tale rapporto si esaurisce naturalmente alla scadenza contrattuale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previste per la generalità dei lavoratori ed in particolare l'accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti: al riguardo si rappresenta che nei confronti del personale incaricato continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di trattamento di quiescenza di cui all'articolo 8 della legge n. 831/1961 che prevede, tra l'altro, il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di servizio effettivo."
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pubblicato un nuovo articolo su LeoTuccari.it
15/01/2011 ore 14:46
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