Il Miur ha emanato la C.M. 100 del 29.12.2010(clicca qui) che fissa la data di presentazione delle domande di pensionamento online del personale docente ed ATA dal 12 gennaio all'11 febbraio 2011.
Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte .Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Confermati i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 trasmessa con nota MIUR del 29 gennaio 2010(clicca qui)con alcune precisazioni:
1)Applicazione dell'art. 72 comma 7 della legge 133/2008(proroga da 65 anni a 67 anni)
a)I trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94-art. 509(nd.r.) ,sono equiparati a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.
b)Particolare attenzione, sulla capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario con riferimento riguardo alle situazioni di esubero provinciale, non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2011.2012.
c)Accanto alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
d) Restano vigenti le norme speciali per il personale della scuola riguardo al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età(art. 509 Dlvo 297/1994 ) che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere il minimo di anni per la pensione cioè i 20 anni (comma 3) o il massimo cioè i 40 anni (solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974)(comma 2).
2)Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (40 anni di anzianità contributiva).
a)La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.
b)I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
c) Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.