Nella G.U. del 29/11 u.s. n. 279 è stato pubblicato il decreto interministeriale 19/11/2010 che fissa al 1,7% (definitiva) la perequazione automatica delle pensioni per il 2011.
Il valore provvisorio dell' 0,7% per l' anno in corso viene confermato , quindi nessun conguaglio.
Dall'1.1.2011 il valore provvisorio è dello 1,4%
Si riporta uno stralcio del Decreto:
"Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 e' determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010.
Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari a + 1,4 dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. "
Poiché la legge 127/2007 aveva valore per un solo triennio(2008-2010) e prevedeva all'art. 5 comma 6 il 100% della perequazione ad un importo pari a cinque volte il trattamento minimo INPS, nel 2011 il 100% sarà applicato, cme era un tempo, all'importo pari a tre volte il trattamento minimo, come prevede l'art. 69 comma 1 della legge 388/2000.
Le quote A (100%)e B(75%) quindi passano da 2 a 3 quota A(100%), B(90%), e C (75%)
la pensione minima INPS nel 2010 è 460,97
quindi si applica:
Quota A percentuale intera(1,4%) fino a tre volte il minimo INPS cioè fino a 1.382,91 e quindi massimo 19,36 euro
Quota B percentuale 90% (1,26%)(PER 3 ANNI dal 2008 fino al 2010 è stato il 100%) da oltre tre volte il minimo(1.382,91) a 5 volte (2.304,85) e quindi massimo 11,62 euro
Quota C percentuale 75% (1,05 %) oltre cinque volte il minimo (2.304,85)
Ad ogni buon fine la CM INPS (clicca qui)