Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare 13 datata 6.12.2010(clicca qui) sulla legge 183/2010 in riferimento all'art. 24 che apporta modifiche all'art. 33 della legge 104 che, elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente interessate dalla materia, ha l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privanto nonchè la finalità rendere degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa .
La circolare composta da 14 pagine così suddivise:
1. Premessa
2. Ridefinizione de lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere persone in situazione di handicap grave .
Coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado ( sono parenti di primo grado: genitori ,figli; sono parenti di II grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti(figli dei figli); sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati)
Eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patalogie invalidanti(art. 2 comma 1 lett. d) , 1), 2), e 3) del Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 21.7.2000 n. 278) possibilità di estendere i permessi ai parenti ed affini entro il terzo grado (sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti(figli di fratelli e/o sorelle; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti).
3. Individuazione di un referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave.
I permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave
5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:
a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno(salvo eccezioni elencate a pag. 8 e 9).
b) l’ eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
6. Le prerogative relative alla sede di servizio.
7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.
8. Doveri dell’ammnistrazione.
9. La decadenza conseguente all’accertamento dell’insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti.
10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Anche l'INPS aveva emanato la circolare 155 del 3.12.2010(clicca qui)