Il dipendente ammalato escluso dal rispetto delle fasce di reperibilità(ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi) non deve essere assoggettato a controllo da parte dell’ente datore di lavoro.
Infatti il D. M. 18 dicembre 2009 n. 206 all’art. 2 prevede che:
1) Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2) Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Per usufruire della esclusione della fascia di reperibilità l'Amministrazione deve essere a conoscenza della tipologia della malattia e qundi in possesso della relativa documentazione.A tal proposito la circolare della Funzione pubblica n. 2 del 28.9.2010 precisa che in queste evenienze(a,b, c, d) il medico, nell’elaborare il certificato in forma telematica per poi inviarlo all’Inps, debba inserire anche i dati e le informazioni necessarie per conoscere la tipologia della malattia.Vedi sull'argomento Parere UPPA n. 2 del 15.3.2010 (quesito sula obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione della reperibIlità del dipendente) che viene citato tra i chiarimenti nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 19.7.2010 pag. 2 secondo capoverso, assieme al parere 53/2008.