Finalmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9.11.2010 (Supplemento ordinario 243)(CLICCA QUI), è stata pubblicata la Legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”,.di cui avevo dato notizia commentata nei miei articoli del 9 marzo e 21 ottobre 2010(clicca qui).
Tale legge entrerà in vigore il prossimo 24 novembre 2010.
NUOVI REQUISITI: PERMESSI LEGGE 104
La legge 138/2010 all’art. 24 abroga sia i requisiti della assistenza continuativa e esclusiva o in alternativa convivenza per il figlio prevista dall’art. 42 comma 3 del Dlvo 151/2001 e i requisiti dell’assistenza con continuità e in via esclusiva di un parente ed affine prevista dall’’art. 20 della Legge 53/2000 in riferimento ai permessi dalla legge 104.
Tali requisiti avevano sostituito quello previsto per la convivenza(abrogato per l’art. 33 comma 5 dall’art. 19 della legge 53/2000 e poi previsto in alternativa(solamente per i figli dal comma 3 dell’art. 42 del Dlvo 151/2001)
Tale requisito della convivenza oggi rimane solamente per il congedo di due anni per assistenza a persona portatotre di handicap in situazione di gravità(art. 42 comma 5 Dlvo 151/2001
Non avranno quindi più valore dal 24 novembre 2010 le circolari emanate sui requisiti di assistenza con continuità ed in via esclusiva per usufruire dei permessi legge 104 ,con tutte le immaginabili conseguenze
UNICO REQUISITO RIMASTO: ASSENZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO