QUESTO ARTICOLO NON E' PIU VALIDO IN RIFERIMENTO ALLA QUOTA 96 ABOLITA PER COLORO CHE MATURANO I REQUISITI DELLA DETTA QUOTA DAL 1.1.2012 (ad esempio i nati nel 1952)
A seguito di richiesta di chiarimenti in merito al mio articolo(clicca qui) e in particolare sulla QUOTA 96 si ritiene utile precisare:
la legge prevede per il 2011 i seguenti requisiti:
- 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età
- 36 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età
Le circolari applicative del Miur(nota 21.12.2009 prot. 19313) e dell’INPDAP( circ. n. 7/08 pag. 4 ultimo capoverso) precisano in sostanza :
Requisiti minimi: 35 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età, a condizione che la somma di anni, mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di “quota 96”
N.B. i requisiti vanno considerati al 31/12/2011
Per andare in pensione al 31/8/11 si deve raggiungere al 31.12.2011 la quota 96 senza arrotondamento e possedere i requisiti minimi, quindi occorrono tutti e tre i requisiti(età, contribuzione, raggiungimento quota 96).
La stessa INPDAP lo ha precisato e confermato nel GIORNALE INPDAP gennaio 2010(presente sul sito INPDAP).
Anche nel 2012 resta ferma la quota 96 con gli stessi requisiti del 2011: quindi anche i nati nel 1952(60 anni di età) se in possesso anche del requisito minimo della contribuzione di 35 anni e nel caso raggiungano con anni, mesi e giorni residui quota piena 96 al 31 dicembre 2012 potranno andare in pensione dall’1.9.2012.
Dal 2013 però la quota diventa invece 97 con un minimo di almeno 61 anni di età e almeno 35 di contribuzione: naturalmente sommando l’anno, i mesi e giorni residui al 31.12.2013 si deve arrivare a quota 97 piena senza arrotondamenti
A decorrere dal 1.1.2015 in base alla legge del 30.7.2010 n. 122 (commi da 12-bis a 12-quinquies )devono essere adeguati i requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.