Ad un quesito postomi:
Sono valutati i servizi di sostegno pre-ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge 124/99, senza il possesso del titolo di specializzazione?
La domanda di ricostruzione di carriera è stata presentata successivamente all'entrata in vigore della legge in questione.
La risposta alla luce del parere espresso dal Consiglio di stato il 20.4.2004 dovrebbe essere negativa.
Infatti la norma(legge 124/99),secondo il sudetto parere, ha carattere innovativo e non retroattivo : solo i servizi su sostegno prestati senza titolo di specializzazione successivi all'entrata in vigore della legge 124/99 e quindi a partire dall'a.s. 1999/2000 sono valutabili .
In tal senso il Miur ha emanato la nota prot. 1909 del 5 agosto 2004 e successivamente il MEF ha diramato a tutte le Ragionerie provinciali una nota in tal senso in data 15.12.2009, su sollecitazione del Miur (VEDI FILE ALLEGATO tratto dall'USP di Terni che nella sez. docenti l'ha pubblicato il 30.12.99).
Si segnala comunque il caso di una docente che aveva presentato ricorso contro il mancato riconoscimento del servizio prestato prima del 99 sul sostegno senza titolo di specializzazione e che ha avuto sentenza favorevole dal Tar del Lazio. Poi l'AmminIstrazione ha presentato ricorso ma in data 19 giugno 2009 la VI sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4140/09, ha respinto l’appello .
iN SOSTANZA il Consiglio di Stato ha affermato con chiarezza che solo il possesso del titolo di studio prescritto costituisce requisito inderogabile ai fini del riconoscimento del servizio preruolo.
Pertanto un servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento in un ordine di scuola, pur senza possedere il titolo di specializzazione, deve essere riconosciuto ai fini di carriera, anche se prestato anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge 124/1999, che non ha innovato la materia ma si è limitato a dettare una disposizione che accoglieva una soluzione interpretativa già adottata in giurisprudenza, sulla base di quanto disposto dalla previgente normativa (decreto-legge 370/1970, convertito dalla legge 576/1970).
Tale sentenza vale purtroppo inter-partes e non erga omnes.
Lo stesso M.P.I. aveva avvalorato tale ultima favorevole interpretazione , a pochi mesi dall'uscita della legge 124 del 3.5.1999, nelle istruzioni date con nota PR. D13/ 788- 3.12.99 trasmessa dal S.I.M.P.I. COMUNICAZIONE UTENTI avente per oggetto: PR. 930 -APPL. L. 3/5/99 N. 124 ART. 7 C. 2 E ART. 11 C. 14 e poi con nota MIUR 13.12.99 prot. 1008 .
Infatti è anche vero che la norma vale solo dall'entrata in vigore della legge (25.5.1999) e quindi sono validi i servizi di sostegno, prestati senza titolo di specializzazione a partire dal 25 maggio 1999; per quelli prestati precedentemente, senza titolo di specializzazione, non ha effetto retroattivo e quindi i servizi stessi per il passato non riconosciuti ai fini della carrera, lo saranno , come si evince anche dalle note del 1999 , solo dal 01.06.1999 (quindi senza possiblità di richiedre gli arretrati antecedentemente a tale data).