In base all'art 12/decies della legge 122 del 30 luglio 2010 a decorrere dalle domande di e presentate a partire dal 31 luglio si applicano nuove tabelle di ricongiunzione. Ne dà notizia l'INPDAP con nota divulgativa 12341 del 10.9.2010(clicca qui) che richiama la nota divulgativa del 3 agosto c.a
Riguarda esclusivamente le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo della riserva matematica prevista dall'art. 13 delal legge 1338/1962 e non comporta il venir meno del principio sancito dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 764 del 22 giugno -7 luglio 1988 in G.U. 13/7/88 (richiamata dalla Circolare 6/IP del 25.5.1991 che riguarda le riconginuzioni per la legge 45/90 per le quali non varia nulla) ,nella quale viene specificato che per i dipendenti pubblici di sesso femminile il calcolo della riserva matematica deve essere effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.
Quindi le tabelle del D.M. 31 agosto 2007 (G.U. 6.11.07 N. 258) riferite ai riscatti e aggiornate nel 2007(le vecchie D.M. 19.2.81) si applicano ORA anche alle ricongiunzioni (prima si applicavano a queste le tabelle del D.M. 27.1.1964)