Il Consiglio di Stato sez. VI con sentenza del 13/5/2010 n. 201002953(clicca qui) ha dato ragione all'Amministrazione che non aveva attribuito la riserva di invalido civile nelle graduatoria ad esaurimento ad un docente che era in servizio alla data di scadenza della domanda (19 aprile 2007) di inserimento nella graduatoria provinciale, in quanto titolare di incarico annuale dal 8/9/2006 al 30/6/2007, risultando occupato con un contratto a termine: di qui il mancato riconoscimento della riserva.
Nel dispositivo si cita tra l'altro anche l'art. 4 Dlgs 21 aprile 2000 n. 181 modificato dall'art. 5 Dlgs 19 dicembre 2007 che parla di sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di una offerta di lavoro determinato o di lavoro temporaneo, di durata inferiore agli otto mesi o quattro se si tratta di giovani e di acquisto e conservazione dello stato di disoccupazione di chi svolge un'attività lavorativa da cui deriva un reddito minimo personale annuale escluso da imposizione( nel 2003 era non superiore a 7.500,00 euro )
Si fa comunque presente che le sentenze del Consiglio di stato sez. VI valgono inter partes e non erga omnes .
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pubblicato un nuovo articolo su LeoTuccari.it
29/09/2010 ore 07:50
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