Il MIUR con la nota 8709 del 28.9.2010, chiarisce che l'esclusione dagli elenchi prioritari riguarda coloro che nell'a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento o di istituto fino al 31 agosto o 30 giugno.
Non riguarda le supplenze anche se per cattedra conferite dai Dirigenti con scadenza anteriore al 30 giugno.
A proposito della nota MIUR del 20.9.2010: riguarda, a mio parere, il docente che ha scelto ,in assenza di un posto intero, uno spezzone per classe di concorso diversa. Questi ha la possiblità di fare o non fare la domanda per gli elenchi prioritari ai fini del completamento. Anche se non la fa mantiene il diritto di scelta alla classe di concorso a cui attribuire il servizio nelle future graduaotrie permanenti.Il termine occupato non può essere inteso in maniera diversa in qunato se occupato per 18 ore in classe di concorso diversa il docente non può fare domanda per gli elenchi prioritari.