A seguito quesiti da parte di docenti che hanno adottato bambini ho ritenuto utile fare un prospetto delle assenze per tale personale , assenze regolate dalla DLVO 151/2001 in riferimento alla legge 184/83, che hanno subito una svolta in positivo con la legge finanziaria 2008.
Sono quindi cambiati:
CONGEDO MATERNITA’ E PATERNITA’
PRIMA in base all'art. 26 D.lvo 151/2001
Congedo maternità: solo 3 mesi dall’effettivo ingresso con la limitazione che il bambino deve essere di età non superiore a 6 anni, diciotto in caso di adozione internazionale(art. 27 abrogato).
ORA in base all’art. 26 come sostituito dalla Legge finanziaria 2008 cha abolisce l’art. 27
Congedo maternità: 5 mesi dall’effettivo ingresso( durata: 5 mesi + 1 giorno cioè quello dell’ingresso), come per i genitori naturali, con la precisazione che per l’adozione internazionale il congedo può essere usufruito anche prima durante il periodo di permanenza all’estero.
Resta però fermo il periodo massimo di 3 mesi in caso di affidamento da usufruire entro i 5 mesi.
Analogo diritto del padre adottivo o affidatario art. 31Dlvo 151/2001 come da Legge Finanziaria 2008, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15.07.1991(vedi circ. INPDAP n. 49 del 27.11.2000 punto 4 “…nel caso in cui la madre non abbia voluto o potuto fruirne”) .
Si fa presente che la circolare 13/2008 del CNR nella prima pagina a proposito del Congedo di maternità/paternità afferma:" Per decesso o grave infermità della madre,abbandono o affidamento esclusivo o in seguito a rinuncia, anche parziale, della madre il congedo spetta al lavoratore padre.
CONGEDO PARENTALE(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA)
PRIMA in base all’art. 36 Dlvo 151/2001
Il congedo parentale può essere usufruito nei primi 3 anni dell’ingresso del minore con la retribuzione spettante al 30% ,-1 mese al 100%- per un periodo massimo di 6 mesi dovuta fino al 6 anno anziché fino al 3 anno.
ORA in base all’art. 36 come sostituito dalla legge finanziaria 2008
Il congedo parentale può essere usufruito qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L’indennità al 30% per i primi 6 mesi(per la scuola il primo mese è al 100%) è dovuta nei primi 3 anni dell’ingresso del minore e non è quindi legata all’età, come nella previgente normativa.
Si ricorda che il congedo parentale, come per i genitori naturali, ha una durata complessiva di 11 mesi(tra i due coniugi), con il limite individuale di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre.
NON SONO CAMBIATI GLI ISTITUTI dei riposi giornalieri(nel primo anno di vita per i genitori naturali o nel primo anno di ingresso del bambino per i genitori adottivi vedi Sentenza Corte Costituzionale n. 104/2003)e della malattia del minore(fino a 3 anni per i genitori naturali, elevabili a 6 anni per i genitori adottivi; dai tre agli otto per i genitori naturali :5 giorni non retribuiti; fino agli 8 per i genitori adottivi: 5 giorni non retribuiti).
Per la malattia il limite di età infatti dei 3 anni è elevato a 6 anni.
Qualora all’atto dell’adozione o affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 ed i 12 il congedo per malattia del bambino può essere usufruito nei primi 3 anni dell’ingresso del minore nei limiti di 5 giorni non retribuiti per anno.
Sull’argomento è state emanata la Circolare INPS n. 16 del 4.2.2008
Il CNR ha emanato sull'argomento la Circolare 13/2008
Interessante anche sull'argomento la Circolare INPS n. 91 del 26/5/1993 sui riposi giornalieri in rapporto al congedo di maternità o paternità e al congedo parentale.
Si allegano:
1)Articoli DLVO 151/2001 su adozioni e in particolare quelli modificati da Finanziaria 2008
2)Prospetto assenze per adozioni