Oggi il Miur sul proprio sito ha pubblicato la nota n. 8491 datata 20.9.2010(clicca qui) di chiarImenti sull'attribuzione del punteggio e sul rifiuto della supplenza confermando così la nota 19212 del 17 dicembre 2009
Il docente se è stato costretto a scegliere una classe di concorso diversa potrà scegliere in fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di attribuire il punteggio alla classe di concorso per cui ha prestato servizio nell'a.s. di riferimento(2008/09 o 2009/2010) o alla classe di concorso dell'as. in corso
Inoltre. "è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante"(vedi in proposito punto 4 della nota 17 dicembre 2009 citata che nell'esempio parla di sino a 10 ore per la scuola secondaria, sino a 14 ore per la scuola infanzia e primaria e sino a 21 ore per l'ATA)