A quesiti posti da alcuni naviganti sull'attività agricola e compatibilità si informa che la Funzione Pubblica con circolare 18.07.1997 n. 6/1997(G.U. 22.07.1997 n. 169 pag. 23) al punto 5 Attivita compatibili ha precisato:
"E' stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo Dipartimento, l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria. ".
L'attività agricola invece diventa incompatibile nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente.
Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all'art. 12 della legge di attuazione delle direttive delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975(in GU n. 137 de. 26/05/1975) per la riforma dell'Agricoltura(clicca qui) secondo cui " SI CONSIDERA A TITOLO PRINCIPALE L'IMPRENDITORE CHE DEDICHI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO COMPLESSIVO E CHE RICAVI DALL'ATTIVITÀ MEDESIMA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO REDDITO GLOBALE DA LAVORO RISULTANTE DALLA PROPRIA POSIZIONE FISCALE."
Solo In questo caso di prevalenza l'interessato deve essere in tempo parziale e può svolgere il 50% del rapporto di lavoro .
Naturalmente l'interessato deve chiedere l'autorizzazione sia nel primo che nel secondo caso.