La Corte di Cassazione con recente sentenza 17234/10 (vedi Sole 24 Ore del 23.07.2010) non ha fatto altro che ribadire quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Scuola del 15.3.2001(a superamento del CCNL del 4.8.1995) e precisato dal comma 14 dell'art. 11 del CCNL Scuola del 24.8.2003 e poi confermato dal CCNL Scuola del 29.11.2007 che il personale non di ruolo in rifermento ai congedi parentali(astensione obbligatoria, astensione facoltativa e assenza per malattia del bimbo) ha lo stesso trattamento economico previsto per il personale di ruolo dall'art. 12 dello stesso CCNL