Principali novità del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2010/11 riguardanti il personale docente.
Art 2 comma 1 lett. i) - I docenti curriculari che richiedono l' utilizzazione solo su posti di sostegno, possono ottenerla solo nel ruolo di appartenenza (" nell'ambito dello stesso grado di istruzione"). L'anno scorso era invece scritto "nell'ambito dello stesso ordine di scuola " cioè sia per le medie che per le superiori.
Art.3: al primo comma sono stati inseriti tra le disponibilità per le utilizzazioni:
- gli ulteriori posti in deroga di sostegno, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale (con la precisazione al comma 3 dell’art. 2 punto c) che l’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del titolo di specializzazione),
-i posti autorizzati per le attività di potenziamento dell’offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado(vedi anche art. 1 comma 2 e art. 2 comma 1 punto h e comma 2 e art. 5 coma 5 per il rientro),
- i posti relativi alla costituzione degli Uffici tecnici previsti dal Regolamento di riordino degli istituti professionali (D.P.R. 87 del 15 marzo 2010 - art. 8, comma 7) e tecnici (D.P.R. 88 del 15 marzo 2010 - art. 8, comma 4).
Art. 5 comma 5: è stato precisato che le utilizzazioni del personale in esubero vengono effettuate a domanda, sulla base del punteggio posseduto dagli aventi titolo( da formularsi in base all’art. 1 comma 6 ) a disposizione nella scuola di ex titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l’arricchimento ed il potenziamento delle attività dell’offerta formativa e per la copertura delle supplenze.
Sono stati inseriti due nuovi articoli:
- articolo, 1-bis, per le utilizzazioni tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza (Pesaro-Rimini);
- Art.6-bis: stabilisce i criteri di utilizzazione del personale nei nuovi licei musicali e coreutica
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DOCENTI
Art. 7 - Al comma 5, è stato precisato che l’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento è obbligatoria anche nel caso che si richiede l’ assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diversi.
La mancata indicazione del Comune preclude anche la possibilità di preferenze relative ad altri comuni o ad altre classi di concorso o posti di grado diversi, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria.
Novità precedenze legge 104 UTIL . E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE:
Art. 8 - al punto IV) (Assistenza) al punto g) è stato contemplato, nel caso di figlio unico in grado di prestare assistenza al genitore che il coniuge di tale genitore (o eventuali altri figli) non sia in grado di effettuare tale assistenza per motivazioni oggettive.
In relazione ai punti g) ed h) è stato precisato nei commi successivi che l’autodichiarazione di assistenza al disabile prevista in tali commi non si rende necessaria nel caso il richiedente sia il coniuge o il genitore, ovvero l’unico parente o affine convivente con il soggetto disabile.
E’ stato precisato, altresì, che per fruire della precedenza occorre indicare l’intero comune di residenza dell’assistito prima di indicare preferenze relative ad altri comuni . Analogamente non si ha diritto a tale precedenza nel caso si richieda l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ad altro familiare residente in comune diverso dall’assistito.