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Normativa di riferimento:
D.M. 30.01.1998 n. 39
D.M .17.02.1999 n. 44
D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


PENSIONI DI ANZIANITA’: PERSONALE DELLA SCUOLA

Categorie PERSONALE RUOLO-pensioni, VARIE-contratto scuola, VARIE-generico



A  causa di informazioni inesatte date da alcuni notiziari  si precisa che:
La RIFORMA AMATO(DPR 503/1992)  ha introdotto il calcolo RETRIBUTIVO.
Il calcolo della pensione e’composto da due quote anziché  una.
In particolare la riforma stabilisce:
il calcolo della quota A (anzianità maturata al 31.12.92 con riferimento all’ultima retribuzione)
il calcolo della quota B (anzianità  maturata dal 01.01.1993 alla cessazione con riferimento alla media retributiva rivalutata degli ultimi 10 anni)
La RIFORMA DINI (Legge 335/95) ha introdotto  il calcolo CONTRIBUTIVO
A partire dal 1/1/96 il calcolo della pensione può essere:
) di tipo RETRIBUTIVO per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato un’anzianità contributiva di18 anni
b) di tipo MISTO per coloro che al 31/12/95 non hanno maturato un’anzianità contributiva di 18 anni
c) di tipo CONTRIBUTIVO  per coloro che non hanno alcun periodo utile antecedente il 1/1/96
Pertanto il Calcolo Retributivo  ha come riferimento due parametri:
la retribuzione pensionabile e l’anzianità pensionistica.
La pensione è calcolata in due quote:
1) quota A–anzianità contributiva maturata al 31/12/92 e retribuzione in godimento alla cessazione
2) quota B–anzianità contributiva dal 1/1/93 alla cessazione e retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni
Invece  il calcolo contributivo ha come riferimento due parametri: il montante contributivo (ovvero i contributi versati) e l’età alla cessazione.
Per il  Calcolo Sistema Misto invece si applica il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/95, quindi:
1) quota A per l’anzianità contributiva  maturata al 31/12/92
2) quota B per quella maturata dal 1/1/93 al 31/12/95
Il sistema contributivo per l’anzianità maturata dal 1/1/96 alla cessazione, quindi:
3) quota C calcolata sul montante contributivo
Pertanto la pensione è costituita da tre quote; quota A, quota B e quota C.
RIFORMA MARONI (Legge 243/09) E RIFORMA PRODI(Legge  247/07)
La legge 243/04 è  nota per aver introdotto il famoso “scalone”a partire dal 1/1/2008, ma è stata modificata dalla legge 247/07 prima ancora che lo scalone andasse in vigore.
La Riforma Prodi ha introdotto il criterio delle quote e precisamente, per il personale della scuola: 1)a partire dal 01.01.2010 (quota 95: requisiti entro il 31.12.2010: età minima 59 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno,  giorni e mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti) 
2) a partire dall’1.1.2011( quota 96  requisiti entro il 31.12.2011 o  31.12.2012: età minima 60 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale  anno,  giorni e mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti)
3)a partire dal 1.1.2013( quota 97 requisiti entro il 31.12.2013: età minima 61 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno , mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti).


Esiste poi la pensione di anzianità con 40 anni di servizio indipendemente dall'età

SI CHIARISCE INOLTRE CHE L'INNALZAMENTO DELL'ETA' DELLE DONNE DA 60 A 65(e quindi come attualmente per gli uomini con 65 anni) è in riferimento ai 20 anni di anzianità di servizio : riguarda quindi la pensione di VECCHIAIA




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23/06/2010 ore 15:37

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