A causa di informazioni inesatte date da alcuni notiziari si precisa che:
La RIFORMA AMATO(DPR 503/1992) ha introdotto il calcolo RETRIBUTIVO.
Il calcolo della pensione e’composto da due quote anziché una.
In particolare la riforma stabilisce:
il calcolo della quota A (anzianità maturata al 31.12.92 con riferimento all’ultima retribuzione)
il calcolo della quota B (anzianità maturata dal 01.01.1993 alla cessazione con riferimento alla media retributiva rivalutata degli ultimi 10 anni)
La RIFORMA DINI (Legge 335/95) ha introdotto il calcolo CONTRIBUTIVO
A partire dal 1/1/96 il calcolo della pensione può essere:
) di tipo RETRIBUTIVO per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato un’anzianità contributiva di18 anni
b) di tipo MISTO per coloro che al 31/12/95 non hanno maturato un’anzianità contributiva di 18 anni
c) di tipo CONTRIBUTIVO per coloro che non hanno alcun periodo utile antecedente il 1/1/96
Pertanto il Calcolo Retributivo ha come riferimento due parametri:
la retribuzione pensionabile e l’anzianità pensionistica.
La pensione è calcolata in due quote:
1) quota A–anzianità contributiva maturata al 31/12/92 e retribuzione in godimento alla cessazione
2) quota B–anzianità contributiva dal 1/1/93 alla cessazione e retribuzione media rivalutata degli ultimi 10 anni
Invece il calcolo contributivo ha come riferimento due parametri: il montante contributivo (ovvero i contributi versati) e l’età alla cessazione.
Per il Calcolo Sistema Misto invece si applica il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/95, quindi:
1) quota A per l’anzianità contributiva maturata al 31/12/92
2) quota B per quella maturata dal 1/1/93 al 31/12/95
Il sistema contributivo per l’anzianità maturata dal 1/1/96 alla cessazione, quindi:
3) quota C calcolata sul montante contributivo
Pertanto la pensione è costituita da tre quote; quota A, quota B e quota C.
RIFORMA MARONI (Legge 243/09) E RIFORMA PRODI(Legge 247/07)
La legge 243/04 è nota per aver introdotto il famoso “scalone”a partire dal 1/1/2008, ma è stata modificata dalla legge 247/07 prima ancora che lo scalone andasse in vigore.
La Riforma Prodi ha introdotto il criterio delle quote e precisamente, per il personale della scuola: 1)a partire dal 01.01.2010 (quota 95: requisiti entro il 31.12.2010: età minima 59 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno, giorni e mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti)
2) a partire dall’1.1.2011( quota 96 requisiti entro il 31.12.2011 o 31.12.2012: età minima 60 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno, giorni e mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti)
3)a partire dal 1.1.2013( quota 97 requisiti entro il 31.12.2013: età minima 61 anni + servizio minimo 35 anni a cui sommare eventuale anno , mesi residui di età e servizio per arrivare alla quota piena senza arrotondamenti).
SI CHIARISCE INOLTRE CHE L'INNALZAMENTO DELL'ETA' DELLE DONNE DA 60 A 65(e quindi come attualmente per gli uomini con 65 anni) è in riferimento ai 20 anni di anzianità di servizio : riguarda quindi la pensione di VECCHIAIA