La Ragioneria Provincia di Forlì e quella di Ravenna hanno inviato Il 14 giugno 2010 a tutte le scuole della Provincia una nota datata 10 giugno 2010 in cui ribadisce che il congedo di 2 anni per assistenza a familiari portatori di handicap grave (art. 42 comma 5 Dlvo 26.3.2001 n. 151) NON E' VALIDO AII FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 8 marzo 2000 n. 53.
Precisa inoltre che non dà diritto a retribuzione e che viene corrisposta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione .
Il problema l'ho affrontato approfonditamente in un precedente articolo in cui vengono riportati gli estremi di tutta la normativa esistente (clicca qui)
In sintesi:
1)non è valido per le ferie ( Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2);
2)non è valido per il TFR o il TFS (Circolare INPDAP n. 11 del 12-3-2001 TABELLA e Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 3);
3)non è valido per la progressione economica (Circolare MEF n. 487 del 25/2/2005);
4) 13 mensilità (Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2) Non è valido per la 13 mensilità : l'indennità, percepita durante tale congedo, però è comprensiva dei ratei di 13 mensilità( Circolare MEF n. 487 del 25/2/2005);
E' VALIDO solo PER LA QUIESCENZA in quanto coperto da contribuzione figurativa(la DPT infatti versa i contributi per la pensione: quindi non occorre ALCUNA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO). ( Circolare INPDAP n. 2 del 10-1-2002 punto D) RIFLESSI PREVIDENZIALI e Circolare MEF n. 487 25/2/2005 che recita :"....per i titolari di partita di spesa fissa, l'indennità.... deve essere corrisposta dalle Direzioni Provinciali dei Servzi Vari e debbono essere trattenuti e versati i contributi ai fini del trattamento di quiescenza, commisurati alla misura dell'indennità stessa,....")
Un articolo sull'argomento anche in questio sito: clicca qui