Il personale della scuola al termine del rapporto di lavoro(ad esempio 5 giugno 2010) può presentare domanda di disoccupazione ordinaria se in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere assicurato all'INPS da almeno due anni (cioè un contributo settimanale INPS prima del 5 giugno 2008).
2) almeno 52 contributi nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto dI lavoro( UN ANNO dal 6 GIUGNO 2008 AL 5 GIUGNO 2010).
La domanda (mod DS21)va presentata, dopo essersi iscritto come disoccupato presso il Centro per l'impiego, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità è corrisposta per un massimo di 8 mesi (12 per coloro che hanno superato i 50 anni), nella misura del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per il settimo e ottavo mese, del 40% per gli eventuali mesi successivi.
Per il 2010 l'importo mensile massimo è di euro 892,96.
Da quest'anno al domanda può essere presentata anche on line (circolare INPS N. 29 del 3 MARZO 2010).
Per maggiori informazioni consulta la scheda INPS(clicca qui)
PER I PRECARI DEGLI ELENCHI PRIORITARI L'INPS HA DIRAMATO UNA NOTA INTERNA DI CHIARIMENTI E ISTRUZIONI:
"INPS
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Oggetto: Disoccupazione al personale precario della Scuola. Chiarimenti ed istruzioni.
In risposta ai quesiti pervenuti dalle Strutture sul territorio, si chiarisce che le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con requisiti normali in favore del personale precario – docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario – della Scuola di cui all’art. 1, commi 2-3, D.L. n. 134/09 conv. L. n. 167/09, gestite secondo le modalità specifiche di cui alla Circolare n. 125/09 ed ai successivi messaggi n. 30303/09, n. 2640/10 e n. 13224/10, in pagamento al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso (30 giugno 2010), sono fruibili nei mesi di luglio ed agosto ed anche oltre il 31 agosto 2010, fino a concorrenza del periodo massimo erogabile (240 o 360 giornate).
Le domande presentate dalla medesima categoria di lavoratori a partire dal 1° settembre 2010 dovranno invece essere tenute in evidenza in attesa che il MIUR trasmetta, ai sensi dell’art 7, comma 4-ter, L. n. 25/10, l’elenco dei potenziali beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011, comprensivo dei soggetti di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09, regolati dalla Convenzione del 5 agosto 2009 e dal relativo addendum.
Ruggero Golino "