Punti salienti della manovra DECRETO LEGGE 78 del 31.5.2010 (art. 9 e art. 12)in riferimento al personale della scuola:
1) Blocco delle retribuzioni per tre anni 2011, 2012 e 2013(art. 9 comma 1) e niente passaggio di gradone(art. 9 comma 23 che si riporta:"Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario(A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.") salva erogazione indennità di vacanza contrattuale(art. 9 comma 17 che si riporta:"Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione ell'articolo 2,comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. ") ( quindi niente contratto, niente aumenti di anzianità).
Vedi anche art 9 comma 15 (nell’a.s. 2010/11 blocco contingente organico docenti sostegno pari a quello in servizio in organico di fatto 2009/10) e art. 9 comma 37(disposizioni del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 art 82 e 83 saranno oggetto di confronto al termine del triennio 2010/12).
2) Nessuna variazione per quanto riguarda la data del pensionamento: continuerà a valere per il personale della scuola l'attuale normativa che stabilisce l'uscita al 1° settembre se si matura il diritto entro il 31 dicembre(art. 12 comma 1 e comma 2 lettere c : per il personale della scuola si applicano le disposizioni dell’art. 59 comma 9 della legge 27.12.97 n. 449 che si riporta:
“9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31dicembre dell'anno. ….”).
3) I pensionamenti quindi per il personale che lascerà il servizio al 31 agosto 2010 non saranno toccati (vedi punto 2) , neppure per quanto concerne la dilazione della buonuscita(art. 12 comma 9).
4) Dilazione della buonuscita eccedente un tetto stabilito di 90.000,00 (nella scuola riguarda solo i dirigenti scolastici e al limite i docenti di scuola superiore gradone 35 con 40 anni di buonuscita che superano di circa 600 euro i 90.000) in due rate(fion a 150.0000,00) o tre rate(da 150000.00 in su) (art. 12 comma 7 lett. a , b e c): non si applica comunque ai cessati della scuola dal 1 settembre 2010.
5) per il personale in regime di INDENNITA’ DI BUONUSCITA(TFS) SOLAMENTE i periodi successivi all’1.1.2011 saranno calcolati in regime di TFR cioè 6,91 (art. 12 comma 10).
NESSUNA TRACCIA, a una prima lettura, dell'innalzamento dell'età delle donne a 65 anni a regime nel 2016 e non nel 2018