In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dell’art. 32 del Dlvo 151 del 2001( per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori)(in tal senso INFORMATIVA INPDAP N. 15 del 11.3.2003 punto 2.4) Anche l’INPS nella Circolare n. 139 del 29 luglio 2002 al punto 4 Congedo parentale afferma:
“Anche a seguito di precisazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica, si precisa che in caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicabili per il numero dei gemelli. Si fa riserva di ulteriori precisazioni in merito ai riflessi di tipo contributivo, sui quali il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato espressamente interessato”
Le interpretazioni del Tribunale di Modena e dell'ARAN comparto Ministeri e comparto Sanita purtroppo sono negative per la retribuzione intera per più di 30 giorni. Infatti, secondo il Tribunale di Modena (sentenza n° 584 del 2007 emessa l'8 gennaio del 2008), la retribuzione intera vale solo per i primi 30 giorni del periodo valutato nel suo complesso.
Dello stesso avviso è l'ARAN per il Comparto ministeri (sito ARAN area quesiti congedi parentali)(si allega comunque la risposta in calce)
"Quesito:
C 4 - E’ possibile raddoppiare, in presenza di parto gemellare, i benefici previsti dall’art. 10, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001?"( cioè raddoppio dei 30 giorni retributi vedi allegato in calce) Dello stesso avviso è l’ARANper il comparto Sanità in data 23/04/2004 (vedi quesito in allegato in calce)
"Quesito: In caso di parto gemellare la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lett. c), ossia la totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa, spetta una sola volta o per ogni figlio gemello?
Risposta: Il D.Lgs. 151/2001, pur prevedendo che il congedo parentale in oggetto compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre. Per ciò che attiene il beneficio di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con "l'evento parto" per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.
Tuttavia, per completezza di informazione, si informa che questa Agenzia ha inoltrato al Dipartimento della Funzione pubblica una richiesta di parere sull'argomento della moltiplicazione del periodo di ex astensione facoltativa in relazione al numero di figli gemelli il cui esito sarà tempestivamente portato a conoscenza di tutte le aziende non appena perverrà. In ogni caso, a prescindere dall'interpretazione finale della disposizione di legge non sembra possibile che il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo retribuibili per intero per disposizione contrattuale, sia suscettibile – allo stato - di moltiplicazione in quanto non sorretto da una idonea previsione dei relativi costi."
In altro quesito con risposta del 26/06/2007 comparto Sanita area Dirigenti(vedi Allegato in calce) l'ARAN informa che la Funzione pubblica non ha ancora dato il parere richiesto. Positivo invece il parere dell’ARAN in data 23/04/2004 realtive al Comparto Sanita sulla retribuzione di 60 giornial 100%e precisamente di30 giorni al 100 %per la facoltativa e di 30 giorni al 100% per malattia del bimbo di età inferiore a 3 anni “Quesito: E' possibile cumulare nello stesso anno solare i benefici di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) e quelli previsti dalla lett. d) del medesimo comma 2, ossia, rispettivamente, la remunerazione intera per i primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa e per i primi trenta giorni di assenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni? Risposta: Si tratta di due distinti istituti che, nella loro riformulazione, incidono sullo stesso arco temporale; pertanto viene meno il divieto di cumulo preesistente. Di conseguenza è possibile che un genitore fruisca nello stesso anno di sessanta giorni di assenza retribuita, di cui trenta per congedo parentale per astensione facoltativa e trenta per malattia del figlio. " (Vedi ARANhttp://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/doculinkN/san_L_240502?opendocument) Cumulabilità del congedo parentale con altre assenze da ORIENTEAMENTI APPLICATIVIDELL’ARAN CCNL 6/7/95 http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/titolo4#or2 ”900-17E14. E’ possibile cumulare nel primo anno di vita del bambino il congedo parentale e i permessi per malattia del figlio ? come deve essere calcolato il relativo trattamento economico? Premesso che il quesito concerne anche l’interpretazione e l’applicazione di norme di legge, per le quali si dovrebbe acquisire il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, riteniamo comunque utile fornire i seguenti elementi di valutazione. Il congedo parentale di cui all'art. 32 del T.U. n.151/2001 deve essere nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all'art. 47 dello stesso T.U.; si tratta di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti sia sotto quello della disciplina. Dalle citate norme di legge non risulta in alcun modo il divieto di cumulare i due istituti nel primo anno di vita del bambino, se per cumulo si intende la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio. Tra l’altro, è appena il caso di sottolineare che la L. 53/2000, oggi trasfusa nel TU 151/2001, ha profondamente modificato la disciplina della ex astensione facoltativa prevista dalla L. 1204/71, per cui non ha più molto senso riferirsi solo al primo anno di vita del bambino: sarebbe più corretto, visto che il quesito riguarda anche il trattamento economico delle assenze, riferirsi ai primi tre anni di vita del bambino, sia per quanto riguarda i congedi parentali sia per quanto riguarda i congedi per malattia del figlio (arg. ex artt. 34, comma 1 e 47, comma 1 TU 151/2001 e ex art. 17, comma 6 CCNL 14.9.2000). Le assenze possono dunque essere cumulate (nel senso sopra indicato). Ne consegue che anche per quanto riguarda il relativo trattamento economico è possibile cumulare, nello stesso anno, sia i primi trenta giorni di congedo parentale retribuito al 100% (art. 17, comma 5) sia i trenta giorni di congedo per malattia bambino retribuiti al 100% (art. 17, comma 6); ciò che rileva è che sia esaurito il periodo di congedo di maternità – ex astensione obbligatoria – e che il bambino non abbia più di tre anni. Ovviamente tale cumulo, per lo stesso bambino, è possibile una sola volta (perché esauriti i primi trenta giorni retribuiti al 100% ex art.17, comma 5 tale beneficio non è più applicabile); come già anticipato, il cumulo dei benefici contrattuali è però possibile fino al terzo anno di vita del bambino (e non solo nel primo anno): in base alle nuove norme, la madre potrebbe infatti fruire del primo mese di congedo parentale (retribuito al 100%) nel terzo anno di vita del bambino e durante lo stesso anno potrebbe anche aver bisogno di assentarsi per malattia del figlio (fruendo quindi anche del beneficio di cui all’art. 17, comma 6). Con l'occasione ricordiamo che non è invece possibile né che padre e madre fruiscano contemporaneamente dei congedi per malattia del figlio (l'art.47, comma 1 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente l'alternatività tra i genitori) né che un genitore fruisca di un congedo per malattia del figlio contemporaneamente al congedo parentale (art.22, comma 6 D.Lgs.151/2001, richiamato dall’art.34, comma 6 stesso decreto)."
Infine si informa che la facoltativa richiesta oltre i 6 mesi nei primi 3 anni di vita e quella dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamentominimo di pensione INPS per l’anno solare 2010valore provvisorio euro 14981,52(460,97 * 13=5992,61 * 2,5%)Circolare INPS n. 37 del 11/03/10 punto 4)
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