La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito dal lavoro, aveva esteso detto congedo anche al figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.
Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884 esprime il parere che il concetto di convivenza può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assisite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.
L’INPS con messaggio n. 6512 del 4.3.2010 ha recepito l’interpretazione del Ministero del Lavoro .