Una insegnante che ha maturato il bonus di 10 punti ritiene che se ottiene il trasferimento senza utilizzare il bonus possa in futuro spenderlo per altro trasferimento o addirittura utilizzarlo nella graduatoria interna di istituto per non perdere il posto.
Nulla di più falso
In ogni caso, quand’anche non lo abbia fatto valere, l’interessato risulta comunque cessato dal diritto avendo ottenuto il trasferimento dopo la maturazione del bonus.
Tanto si evince dalla nota 5 ter del CCNI, che a tal fine testualmente recita: “…Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria…”.
Non si può nemmeno sostenere che il docente che, maturato il triennio 2000/01-2001/2002- 2002/03 per non avver presentato dmada di mobilità ,e poi abbia ottenuto il trasferimento ad esempio nell'anno 2003/2004 o nell'anno 2004/05 senza usufruire dei 10 punti in quanto non richiesti per dimenticanza(?), possa successivamente maturare un nuovo triennio e usufruire dopo dei 10 punti. Infatti il punto D della Tabella di Valutazione recita: "......verrà riconosciuto dopo il predetto triennio ,una tantum, un punteggio aggiuntivo......"