Da oggi 22.2.2010 è possibile presentare domanda di trasferimento/passaggio per tutti gli ordini e gradi di scuola(scuola materna, scuola elementare, scuola media e scuola superiore).
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 22 marzo 2010.
Le domande per la primaria e per la scuola media(trasferimenti e passaggi) vanno presentate online.
Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti che possono essere anche autocertificazioni(ALLEGATO D, Dichiarazione esigenze di famiglia, Dichiarazioni titoli posseduti- concorso ordinario, specializzazione, perfezionamento, esami di stato etc-, Dichiarazione titolo specializzazione sostegno, ALLEGATO F, Dichiarazione servizio continuativo, Dichiarazione punteggio aggiuntivo,Dichiarazione titolo di studio e abilitazione per passaggio di ruolo,Dichiarazione abilitazione per passaggio di cattedra, Dichiarazione utilizzazione anno precedente , Dichiarazione personale legge 104 etc).
Nella domanda online(elementari e medie) devono essere indicati tutti i documenti sia quelli di autocertificazione(generati dalla procedura POLIS online) sia quelli di autocertificazione che vanno presentati cartacei entro lo stesso termine di scadenza per la presentazione della domanda(certificato legge 104, dichiarazione degli altri familiari etc).
Si allega SCADENZARIO e dichiarazione punteggio aggiuntivo(pag. 27 ALLEGATI)
Principali novità:
Art. 1, comma 4 - E’ stata concordata la riapertura del confronto all’atto della definizione degli organici con specifico riguardo alla scuola secondaria di II grado.
Art. 3, comma 1,ultimo capoverso - Si è precisato che i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata(TABELLA D), per transitare nelle classi di concorso della tabella A, devono produrre domanda di passaggio di cattedra.
Art. 6, punto 1b - Sono state eliminate le limitazioni,(soppresso il 2 e 3 periodo) precedentemente previste, per i passaggi di ruolo alla classe A077 e per i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di cattedra per tale classe di concorso, fatti salvi gli accantonamenti previsti per i docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento per la medesima classe di concorso.
Art. 7 - E’ stato riformulato il titolo dell’articolo che sarà: SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO.
Sono stati evidenziati due specifici commi:
A)comma 1 – Sistema della precedenze comuni.
Al comma 1. II - Personale trasferito d’ufficio negli ultimi sei anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. E’ stato sostituito per il diritto al rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità, il quinquennio con sessennio.
E stata aggiunta la dicitura “a domanda condizionata” in tutti i casi esplicitati al punto II per i trasferiti d’ufficio.
Art. 7, comma 1, punto III – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURA CONTINUATIVE. Tale punto prevede la precedenza nelle tre fasi delle procedure dei trasferimenti. Al punto 2) della elencazione del personale beneficiario di tale precedenza, è stato precisato che ne beneficia il personale che ha bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo e si è limitata l’applicazione di tale precedenza nella prima fase della mobilità al solo caso di distretti diversi dello stesso Comune.
Viene precisato, tra l’altro, che “Tale precedenza opera nella prima fase dei movimenti esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune.”
Art. 7, comma 1, punto IV - PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ. E’ stato sostituito sia nel titolo che nel testo il termine sessennio al posto di quinquennio .
Art. 7, comma 1, punto V - ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’.
In tale punto sono state apportate una serie di modifiche. In particolare, in caso di figlio che assista un genitore, la dimostrazione della unicità di assistenza deriva dalla presenza di entrambe le condizioni appresso riportate:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità da parte di ciascun figlio di potersi occupare dell’assistenza al genitore per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione.
E’ stato previsto, inoltre, per tutto il personale beneficiario della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104, che l’indicazione dell’intero l’intero Comune di ricongiungimento o il distretto di ricongiungimento in caso di Comuni con più distretti è obbligatoria; nel caso il richiedente non si attenga a tale indicazione non beneficerà del diritto di precedenza nella mobilità: tali preferenze infatti saranno esaminate senza diritto di precedenza;
E’ stato precisato che in assenza di posti richiedibili nel Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, con posti richiedibili.
Nei trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa, a seguito della nomina a tempo indeterminato.
I figli invece che assistano un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente assistenza continuativa a seguito del nuovo rapporto a tempo indeterminato potranno usufruire della precedenza tra province diverse soltanto nelle operazioni di mobilità annuale.
B) comma 2) - Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto
E’ stato previsto per i beneficiari della precedenza per assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità ( punto V) l’applicabilità della stessa ai fini della graduatoria di istituto, soltanto se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito.
Nel caso che la scuola di titolarità si trovi in Comune diverso o distretto sub-comunale diverso da quello dell’assistito, per ottenere l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, occorre produrre domanda volontaria, per l’a.s. 2010/2011 di trasferimento per l’intero Comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito o Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, in assenza di posti richiedibili.
art. 9, punto b – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI - E’ stato precisato che l’onere di documentazione dell’assistenza in via esclusiva, per beneficiare della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, è previsto solo nei casi di assistenza al genitore.
Art. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA – Al comma 5 è stato previsto, per i docenti di sostegno che ottengano trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, l’obbligo di permanere su posto di sostegno per un quinquennio, nel caso nella provincia di destinazione vi sia situazione di esubero sugli organici di tipologia posto comune.
Art. 18 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE - Al comma 18 è stata disciplinata l’assegnazione del personale docente su cattedra orario esterna, costituitasi ex novo per riduzione oraria in organico di diritto; l’assegnazione sarà annuale e sarà effettuata sulla base della graduatoria di istituto, aggiornata al 31 agosto 2010. Qualora vi siano richieste volontarie di assegnazione su tale cattedra orario esterna da parte di più docenti, l’assegnazione sarà affidata ai criteri definiti dal contratto di istituto, con particolare riferimento all’applicazione delle precedenze.
Art. 22 E 24 – TRATTAMENTO PERDENTI POSTO
Al comma 7 (Materne ed elementari)dell’art. 22 e al comma 4 (medie e superiori) dell’art. 24 è stato previsto per il personale soprannumerario che presenti domanda condizionata al permanere nella posizione di soprannumero, che voglia esprimere preferenze relative a Comuni diversi da quello di attuale titolarità l’obbligo di indicare prima dei codici relativi agli altri Comuni il codice relativo all’intero Comune di titolarità. In caso contrario saranno ritenute nulle le preferenze relative ad altri Comuni.
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - Apportate alcune modifiche, con particolare riferimento ai “nuovi” diplomi accademici di II livello.
Inoltre, nell’ Anzianità di servizio è stata prevista la valutabilità della continuità di servizio per i docenti di religione cattolica (primo triennio decorre dall’as. 2009/10).
In riferimento alla parte relativa all’anzianità di servizio, è stato precisato per il servizio di ruolo prestato in altro ruolo:
- nota 4 relativa al punto B, sulla valutabilità nella scuola primaria del servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia si valuta per intero(e viceversa) punti 3
- nota 4 relativa al punto B,sulla valutabilità nella scuola primaria e dell’infanzia del
servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria si valuta come preruolo.
- nota 4 relativa al punto B, sulla valutabilità nella scuola secondaria del servizio di ruolo dell’infanzia che, assieme a quello della primaria, va valutato come preruolo dopo averlo sommato al preruolo.
- nota 4 relativa al punto B, sulla valutabilità del servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per i titolari di scuola secondaria di II grado e viceversa che va valutato per intero punti 3.
- nota 4 relativo al punto B (penultimo capoverso) viene valutato punti 3 per intero il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati di scuola superiore prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati (e viceversa)(già presente nei precedenti CCNI).
Altre novità (punteggio aggiuntivo, concorso ordinario e diploma accademico I e II livello):
- nota 5 ter si precisa che il diritto al punteggio aggiuntivo una tantum va attestato con specifica dichiarazione(vedi allegato alla OM. pag. 27 e art. 4 c. 2 OM);
Inoltre si precisa :"Il triennio di riferimento ai fin della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola(quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata la domanda)…..” a parire dai trasferimenti per l’a.s. 2000/2001 fino a quelli per l'anno scolastico 2007/2008: ultimo anno utile;
- nota 10 , in riferimento alla Lettera b), Parte III – Titoli generali, si precisa “ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso”;
viene precisato che il diploma di accademia di 1 livello o il diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica è valutabile 3 punti(lett. D)come il diploma ISEF
valutabilità del diploma accademico di II livello punti 5.
- nota 12 Viene precisato che analogamente alla laurea in scienza della formazione e diploma ISEF il diploma accademici di II livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di I livello o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica.