Italia Oggi del 16/02/2010 a pag. 27 in un articolo dal titolo “Scuola, precari più tutelati” (rinvenibile sul sito della Rassegna stampa) riporta il contenuto del messaggio n. 4425/2010 con cui l'INPS precisa le modalità per la fruizione dell'indennità di disoccupazione.
DECORRENZA: diritto alla fruizione dell'indennità anche se presentate oltre i termini ordinari, ma entro il 31 dicembre 2009 (fermo restando i requisiti assicurativi e contributivi richiesti)l'indennità sarà corrisposta comunque dall'8 giorno utile successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
RIPRESE LAVORATIVE: Durante i periodi di lavoro l'indennità è sospesa ed i contratti di supplenza prorogano il periodo di durata della prestazione, in misura pari alla durata del contratto nei limiti di durata massima dell’indennità nell’anno.
Si ricorda(clicca qui) che l’indennità di disoccupazione ha una durata massima di 8 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e 12 mesi per gli altri; spetta nella misura del 60% per i primi 6 mesi; del 50% per i 2 mesi successivi e del 40 % per i restanti mesi.
Si rinva al prospetto pubblicato sul sito INPS(clicca qui)