COMPETENZA
A) Per le domande prodotte entro il 31.8.2000 :Provveditore agli studi/CSA
1)I termini di accettazione o rinunzia dei riscatti sono 5 giorni dalla notifica
Infatti il DPR n. 351 del 28.4.1998 all’art. 2 comma 2 testualmente recita:
“La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.”
Confermato dalla Lettera Circolare Prot. n.D13/1943 del 10 agosto 1999 applicativa avente per OGGETTO: Dichiarazione dei servizi (con allegato modulo domanda dichiarazione servizi)che recita:
“Il provvedimento di computo e/o di riscatto e/o di sistemazione contributiva di cui all'art.142 - comma 2 - del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere notificato al personale interessato che ha la facoltà di accettare o rinunciare totalmente o parzialmente il contenuto del provvedimento stesso entro cinque giorni dalla data della sua ricezione.
La notifica del provvedimento di valutazione deve avvenire tramite l'istituzione scolastica di servizio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla cui consegna decorre il suddetto termine dei cinque giorni.”
2)I termini di accettazione o rinunzia delle ricongiunzioni sono 90 giorni dalla notifica in base alla legge 29.
B)Per le domande prodotte dal 1.9.2000:INPDAP
I termini di accettazione sono di 90 giorni dalla notifica sia per i riscatti che per la ricongiunzione
Infatti con informativa 55 del 4/06/2002 e successiva informativa 72 del 17/09/2002 l'Inpdap ha fornito chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva rinuncia al provvedimento di riscatto o di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi ed ha precisato che, in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non intervenga la rinuncia questa, si intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta (silenzio assenso) .