Il MIUR ha emanato oggi 17.12.09 il D.M. n. 100 trasmesso con nota MIUR di pari data con cui disciplina l'accesso agli elenchi prioritari dei supplenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver conseguito nell'a.s. 2008/09, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni,anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione scolastica ,
2) nel corrente a.s. 2009/2010 essere inclusi nella graduatoria ad esaurimento.
Il termine di presentazione delle domande è fissato dalla nota Miur a venerdì 8 gennaio 2010
Importanti i seguenti due passi della nota del Miur:
1)"Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario
per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi."
DM. 13.6.07 Regolamento supplenze art. 4 comma 2
"Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri"
2)"Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.
Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore."