In allegato la Direttiva n. 9 del 4.12.09 in corso di registrazione che stabilisce per il personale in possesso del requisito di 40 anni di anzianità contributiva (e non quella effettiva di servizio) nuovi criteri in materia di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età e di risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi a chi raggiunge i 40 anni di anzianità contributiva al 31 agosto 2010(con l'eccezione del punto 2)
Si riportano due punti essenziali della Direttiva:
1)"Pertanto, l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di Concorso, posti o profili in esubero"
2)"Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l’adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell’ambito temporale di applicazione della legge"