Il MIUR con nota prot. n. 14991 del 6 ottobre 2009 dà charimenti su sostituzione del personale docente assente, fino ad un massimo di 15 giorni, nella scuola secondaria.
Premette che la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione , mentre per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino aL limite massimo di 24 ore settimanali, è invece facoltativa.
La normativa vigente (art. 22, comma 6, legge 449/01 449 e art. 7, comma 3 del D.M. 131 del 16/6/2007) per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali
Tuttavia in tutti i casi in cui non vi siano docenti da poter utilizzare(obbligatoriamente o facoltativamente) per la sostituzione dei docenti assenti, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo , al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati.