NON SPETTA A TUTTI I PRECARI DESTINATARI del D.L . 25.9.09 n. 134 e del D.M. 29.09.09 n. 82 L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE(infatti l’art. 5 recita ” eventualmente percepita”).
Infatti la convenzione stipulata tra Miur e Inps il 5 agosto 2009(ancora non ufficiale) prevede SOLAMENTE modalità agevolate di accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria al fine di consentire a detti precari di percepire alternativamente e con continuità:
- la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto;
- la corresponsione dell’indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.
Per percepire la disoccupazione tale personale deve essere in possesso anche dei requisiti previsti da sempre dalla vecchia legge:
- essere assicurato all'INPS da almeno due anni;
- avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto in caso contrario( non iscrizione all’INPS per almeno due anni e non possesso di 52 contributi settimanali nell’ultimo biennio) tale personale non ha diritto all’indennità di disoccupazione.
Attualmente la durata dell'indennità di disoccupazione con REQUISTI ORDINARI è di otto mesi che diventano 12 per coloro i quali hanno superato i 50 anni. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla SCHEDA INPS(clicca qui)
ATTENZIONE: L'USP di Torino dà per scontato la firma della convenzione :infatti emana una circolare l'11 settembre in cui da istruzioni alle scuole