Con nota 12643 del 31 agosto 2009 il Miur ha fornito i seguenti chiarimenti sulle istruzioni operative del 25 agosto 2009 :
1) La non applicabilità della lettera e) della nota 12360 del 25.8.09 ("Il personale che ia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2009/10 e sia tenuto alla prestazione di servizio su specifica sede di insegnamento per l'a.s. 2009/10, non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso") nel caso di contratti a tempo determinato da stipularsi ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL del 29.11.2007.
2)Il docente ha titolo al completamento orario anche nell'ipotesi che abbia scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi (Analoghe note- nota 17491 del 24/10/09 e nota 18329 del 27/09/07- erano state emanate negli ultimi due anni).
Del resto le istruzioni operative del Veneto datate 24 agosto 09 emanate con l'accordo delle OO.SS. locali prevedevano il dirtto al completamento anche in tali casi(presenza di posti interi)
3) La previsione di cui al punto b) della nota 12360 del 25.8.09 (la possibilità, cioè, di accettare altra supplenza - annuale o fino al 30 giugno - dopo aver accettato una supplenza per un numero di ore inferiori a quello costituente cattedra, purchè prima della stipula del contratto) si applica anche al personale ATA.
PURTROPPO TALI CHIARIMENTI(in particolare punto 1 e 3) VENGONO EMANATI IL 31 AGOSTO QUANDO DI FATTO DIVENTANO INAPPLICABILI.