E' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 179 agosto del 4 agosto La legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 78 del 2009 che prevede
1) l'innalzamento dell'età per le donne (art. 22 ter comma 1). I requisiti anagrafici di 60 anni per le lavoratrici del pubblico impiego sono incrementati di un anno, a decorrere dal 2010. Un ulteriore incremento di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni e precisamente: 61 anni nel 2010; 62 anni nel 2012; 63 anni nel 2014; 64 anni nel 2016; 65 anni nel 2018
Resta fermo il diritto per chi compie i 60 anni entro il 31 dicembre 2009
2)innalzamento del'età pensionabile dal 1.1.2015 .Infatti dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema pensionistico italiano devono essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT,con riferimento ai 5 anni precedenti (art. 22 ter comma 2)
3)interessante per i 40 anni di servizio (anzianità massima contributiva di 40 anni)la formulazione dell'art. 17 commi 35-novies e 35-decies che salva anche nel comma 35-decies le situazioni createsi a causa dell'art. 6 comma 3 della legge 4.3.09 n. 15(anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni) che aveva modificato il comma 11 dell'art. 72 DL 112/08(legge 133/2008)(anzianità massima contributiva di 40 anni).