Si pubblica l’art. 9 del D.M. 56 del 28.5.09 integrato dall’art. 5 comma 9 del D.M. 13.6.07
“Art. 9 Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo -secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento(comma 9.Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo)- che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito web di ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l’elencazione delle sedi scolastiche prescelte da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo, far pervenire apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni.
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del irigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, previe le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro."