Nella O.M. n. 48 dell’8 maggio 2009 si dispone che:
1) le scuole sono tenute a comunicare al sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio,
2) nonché, analogamente, quelle relative ad eventuali rinunce o mancate assunzioni in servizio o abbandoni del servizio da parte del supplente.
La O.M. richiama le responsabilità previste per i dirigenti scolastici e i DSGA in caso di mancata comunicazione di tali dati.