Sulla G.U. n. 150 del 1 LUGLIO 2009 è stato pubblicato il decreto legge anticrisi 1.7.09 n. 78 approvato il 26/6 u.s. dal Consiglio dei Ministri.
In tale testo, all’art. 17 sono state apportate le seguenti modifiche agli artt. 71 e 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che riguardano il personale della scuola.
In particolare del D.L. 112/2008 art. 71 : 1) al comma 3 è soppresso il secondo periodo che disponeva “le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, sono dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi”. Pertanto, si ritorna alle fasce orarie previste dal CCNL e cioè dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 (art. 17, comma 14). 2) Il comma 5 è abrogato(5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) Si riporta ad ogni buon fine dell'art. 17 del D.L. anticrisi il comma 23: "23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica»
sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».