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ALLEGATO 2 D.M. 26 LUGLIO 2007 n. 386

Normativa di riferimento:
D.M. 30.01.1998 n. 39
D.M .17.02.1999 n. 44
D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


DECRETO LEGGE ANTICRISI APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 26/6 U.S.

Categorie VARIE-generico



Sulla G.U. n. 150 del 1 LUGLIO 2009 è stato pubblicato il  decreto legge anticrisi 1.7.09 n. 78 approvato il 26/6 u.s. dal Consiglio dei Ministri.
In tale testo, all’art. 17 sono state apportate le seguenti modifiche agli artt. 71 e 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che riguardano il personale della scuola.


In particolare del D.L. 112/2008 art. 71 :

1) al comma 3 è soppresso il secondo periodo che disponeva “le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, sono dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi”. Pertanto, si ritorna alle fasce orarie previste dal CCNL e cioè dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 (art. 17, comma 14).


2) Il comma 5 è abrogato(5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)


Si riporta ad ogni buon fine dell'art. 17 del D.L. anticrisi il comma 23:


"23.  All'articolo  71  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno  2009,  limitatamente  alle  assenze per malattia di cui al comma  1  del  personale  del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere   continuativo  correlati  allo  specifico  status  e  alle peculiari  condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
   b)   al  comma  2  dopo  le  parole:  «mediante  presentazione  di certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
   c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
   d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Gli  accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio  per  malattia  effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta  delle  Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti    istituzionali    del    Servizio    sanitario   nazionale;
conseguentemente  i  relativi  oneri  restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
  5-ter.  A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per  il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una  quota  di  finanziamento  destinata  agli  scopi di cui al comma 5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo conto dell'incidenza sui propri  territori  di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma   1   sono   effettuati  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse disponibili a tale scopo.». 





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02/07/2009 ore 18:53

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