Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Proposta 1l 24 giugno
Dipartimento per l’Istruzione
ARTICOLO ……
1 Al fine di consentire il miglior utilizzo del personale, inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1 Comma 605 lettera c della legge 27 dicembre 2006 n. 296, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, per l’anno scolastico 2008-2009 e in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 /99 e nei regolamenti adottati con DM 13 giugno 2007 n. 131, per il conferimento delle supplenze al personale docente, e con DM 13 dicembre 2000 n. 430, per il conferimento delle supplenze al personale ATA, è costituita, limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, una dotazione aggiuntiva di personale per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee dei titolari. La suddetta dotazione di personale è costituita esclusivamente da personale destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008/2009, che nell’anno scolastico 2009/2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Al personale che confluisce in detta dotazione è conferito un contratto a tempo determinato per un numero di ore non superiore a quelle del contratto di cui era titolare nell’anno scolastico 2008/2009; detto contratto è conferito in part-time per il personale ATA.
2 La dotazione di personale di cui al comma 1 è amministrata da reti di scuole appositamente costituite dagli uffici territoriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Detto personale è obbligato ad accettare tutti gli incarichi di supplenza che si rendano disponibili nell’ambito territoriale assegnato. Le istituzioni scolastiche statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie a personale non ricompreso nella suddetta dotazione solo dopo l’esaurimento della disponibilità di personale all’interno della dotazione medesima, con riferimento all’ambito territoriale di appartenenza. Con decreto del Ministro dell’istruzione, della università e della ricerca sono fissate le modalità operative con le quali i dirigenti scolastici delle scuole in rete garantiscono la copertura di tutti i posti disponibili e delle supplenze, fino al completo utilizzo del personale della dotazione, privilegiando, altresì, la copertura con il suddetto personale delle supplenze di maggiore durata. Al personale appartenente alla dotazione aggiuntiva è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio.
3 Al personale di cui al comma 1 spetta, per i periodi in cui è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento alle ore di servizio svolte. Al medesimo personale, per i periodi in cui non svolge attività di supplente, spetta, a carico dell’INPS, l’indennità di disoccupazione.
4 All’onere a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, derivante dal comma 3, si provvede quanto ad euro 191 milioni nell’anno 2009 ed euro 382 milioni nell’anno 2010 mediante utilizzo di parte della quota riferita alle supplenze brevi e saltuarie del "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, lo stanziamento iscritto in bilancio di detto fondo è integrato dell’importo di euro 66 milioni nell’anno 2009 e euro 132 milioni nell’anno 2010, riducendo allo scopo i capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernenti le spese per supplenze a tempo determinato, del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario nonché i corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali.
5 La suddetta dotazione aggiuntiva di personale a disposizione per la copertura delle supplenze, potrà altresì essere finanziata con specifici fondi provenienti dalle Regioni, qualora siano stipulati accordi per la salvaguardia e tutela del lavoro precario nella scuola