Il Miur con nota del 16 giugno 2009 (pubblicata sul sito del Miur il 19.6.09) ha fornito un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti(art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001)alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale.
In particolare, dopo un excursus delle varie sentenze(n. 233/05, n. 158/07 e n. 19/09), ha evidenziato che:
“Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Va sottolineato che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Appare invece evidente che, al cessare per qualsiasi causa, della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio"